News | Coronavirus e Fase 2: cosa è cambiato? Facciamo chiarezza sulle disposizioni del nuovo Decreto 26 aprile 2020 concernenti gli spostamenti dentro e fuori Regione.
Il 26 aprile è intervenuto un nuovo DPCM per far fronte all’emergenza epidemiologica ed individuare misure pertinenti in un’ottica di riattivazione, scaglionata per gradi, del nostro Paese.
Una delle questioni che risulta dirimente chiarire concerne, allora, la portata delle nuove disposizioni per quanto riguarda gli spostamenti all’interno ed all’esterno delle Regioni.
In primis occorre chiarire che le disposizioni, da questo specifico punto di vista, non risultano essere particolarmente innovative rispetto allo status quo ante, e ciò in quanto, come ha chiarito lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la lieve sterzata della crescita dell’epidemia, non consente l’adozione di misure più dirimenti, in quanto ciò rischierebbe un’incontrollata nuova ondata del virus in esame.
Ciononostante, risulta essenziale, affinchè ciascuno possa autodeterminarsi in questa situazione caotica, comprendere quali spostamenti siano leciti, quali no, e quali siano le eventuali conseguenze giuridiche.
In primo luogo, il decreto precisa quali sono le condizioni essenziali per poter circolare sull’intero territorio nazionale. Occorre, in questi termini, distinguere, le condizioni della circolazione a livello regionale da un lato, ed extraregionale dall’altro.
In particolare, per muoversi all’interno della propria Regione, continuano ad essere determinanti le ragioni di stretta necessità (come quelle lavorative, di approvvigionamento, o quelle volte a soddisfare stretti interessi inerenti alle esigenze della persona) oppure quelle di salute.
A differenza di quanto avveniva con le precedenti disposizioni, viene precisato che, nel concetto di stretta necessità ,rientra anche lo spostamento motivato dall’esigenza di recarsi dai congiunti.
Sulla nozione di congiunti si sono, già da ora, sviluppate una moltitudine di incertezze applicative (e ciò al pari di quanto avviene in altre numerose vicende, come quelle concernenti l’estensione del risarcimento del danno parentale al convivente non legato da vincolo matrimoniale).
In via del tutto sommaria e di prima approssimazione, si può dare adito di come paia, alla stregua di un’interpretazione autentica fornita dalle stesse Autorità, che sia stata accolta una nozione lata di congiunti, non coincidente con quella fornita dall’art. 307 c.p., e ristretta agli ascendenti, discendenti, coniugi e parti di un’unione civile, zii nipoti ed affini (salvo il caso di morte del coniuge ove non vi sia prole).
Del resto, anche la nozione civilistica, sicuramente più ampia di quella in esame, presuppone alla base del legame affettivo, al fine di estendere la nozione di congiunti anche in via analogica, quantomeno la convivenza.
Nell’accogliere, allora, una nozione ancora più ampia, riferibile a tutte le “relazioni affettive stabili” pare che il decreto abbia voluto dare luogo ad una nozione a sé stante di “congiunti”.
La questione, tuttavia, è ben lungi dall’essere stata risolta definitivamente, ed è quindi essenziale attendere ulteriori interventi chiarificatori in via d’interpretazione autentica.
Al fine di recarsi all’esterno della Regione sia con mezzi pubblici che privati, il decreto stabilisce, anche in questo caso, l’esigenza di ragioni di stretta necessità, esigenze comprovate di lavoro, o legittimi motivi di salute, i quali dovranno, anche in questo caso, essere provati mediante apposita documentazione.
Il decreto, inoltre richiede l’attuazione di misure precauzionali in tutti i casi di spostamento, precisando la necessità della distanza interpersonale di almeno un metro, e l’obbligo di essere provvisti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le classiche mascherine).
Da una prima analisi risulta, quindi, come la possibilità di spostarsi per fare visita ai congiunti sia limitata nell’ambito della stessa Regione, dato che la possibilità di locomozione all’esterno dell’ente locale, viene limitata alle strette ipotesi sopra indicate.
Viene, in ultimo luogo, precisato che è comunque consentito spostarsi per fare rientro nel luogo di residenza domicilio o dimora. Essendo tale disposizione collocata a fine periodo e preceduta dall’assunto “in ogni caso”, sembrerebbe potersi estendere anche ai rientri fuori Regione, nonché a coloro che provengono da un altro Stato e rientrano nel nostro territorio proprio a tal fine.
Il problema di questa disposizione è perlopiù nel fatto che non chiarisce in quali circostanze ciò sarebbe possibile. Se, infatti, essa può applicarsi liberamente a chi si trova in un luogo diverso da quelli indicati di dimora, domicilio o residenza, per consentire agli stessi di farvi rientro, più problemi si pongono rispetto a chi si trovi in uno nei luoghi ivi indicati ed intenda spostarsi in un altro di questi, sempre rientrante nella nozione di dimora, residenza o domicilio (pensiamo a chi intenda recarsi nelle seconde case, a chi si trovi nel luogo di domicilio e intenda spostarsi in quello di residenza, come coloro che vivono in un immobile oggetto di locazione ecc.).
Ebbene occorre subito sottolineare come questo aspetto non sia affatto chiaro. Infatti, se sulla scorta di un’interpretazione letterale e sistematica potremmo optare per l’opzione più estensiva (se non è stato espressamente vietato vuol dire che è lecito), d’altro canto bisogna sottolineare come la Ministra dei trasporti De Micheli abbia chiarito come non sia possibile raggiungere le seconde case in questa seconda fase.
Sulla scorta di questa affermazione, dovremmo allora ritenere di aderire all’interpretazione più restrittiva, che consente tali spostamenti solo a chi sia collocato attualmente in un luogo diverso dalla dimora, residenza o domicilio.
La questione, comunque, è ancora aperta. Non ci resta, dunque, che attendere e sperare, anche in questo caso, in un’attività di interpretazione autentica chiarificatrice.
Il decreto ribadisce, inoltre, il divieto assoluto di spostamento rispetto a chi sia risultato positivo al virus o chi abbia, eventualmente, l’obbligo di quarantena (per esempio per un precedente contatto con soggetti contagiati).
Viene infine introdotta un’ulteriore limitazione con riferimento ai soggetti che risultino avere sintomatologie di affezioni respiratorie e febbre (superiore a 37.50).
Costoro sono obbligati a rimanere presso il proprio domicilio ed a limitare al massimo le relazioni sociali.
Le disposizioni del decreto legittimano, inoltre, la riapertura di parchi e ville, condizionando il loro funzionamento al generale divieto di assembramento e al rispetto delle misure precauzionali (in particolare la distanza interpersonale di un metro).
Viene infine fatto divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività ricreativa all’aperto, fatta eccezione per quella motoria e quella sportiva, purchè la si svolga individualmente (salva l’ipotesi di minori accompagnati o di soggetti necessitanti assistenza) e purchè si mantenga una distanza minima di due metri in caso di attività sportiva ed un metro in caso di semplice attività motoria (quest’ultima individuabile nelle semplici camminate).
Infine, occorre specificare che il decreto non fa alcuna menzione alle sanzioni.
Le stesse, tuttavia, sono desumibili da quanto disposto dal decreto legge del 25 marzo n.19 ove, al comma 2, vengono precisati gli ambiti applicativi entro i quali il governo può intervenire, per adottare limitazioni della libertà di circolazione, e dall’art. 4 che prevede le relative sanzioni.
Possiamo, quindi, ragionevolmente ritenere che la violazione delle misure di contenimento relative agli spostamenti continuino ad essere sanzionate con una somma, a titolo di sanzione amministrativa, compresa tra i 400 e i 3000 euro, con le annesse eventuali circostanze aggravanti e con le medesime disposizioni premiali in caso di pagamento anticipato.
Inoltre continuerà ad applicarsi il reato contravvenzionale di cui all’art. 260 del regio decreto n. 1265 del 1934 e la relativa sanzione dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro per chi violi la quarantena obbligatoria pur essendo risultato positivo al virus.
Sulla scorta di quanto detto, può ritenersi che la nuova limitazione introdotta, ossia quella relativa al divieto di spostamento per tutti coloro che presentino affezioni respiratorie e febbre superiore a 37.5,di recarsi fuori dal proprio domicilio, rientri nel novero delle misure, legittimate dai decreti legge, volte a limitare la circolazione sull’intero territorio nazionale.
Di conseguenza, anche per queste ultime dovrebbe trovare applicazione, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata (fermo restando i legittimi dubbi di legittimità, soprattutto perché, i criteri di cui al decreto legge n. 19, legittimano il governo a prevedere misure di stringente quarantena, con divieto assoluto di spostamenti, solo rispetto a soggetti risultati positivi al virus o venuti in contatto con soggetti positivi, non anche in altre circostanze, come quella la suddetta).
Per finire, risulta evidente come le nuove disposizioni rechino, solo in parte, mutamenti alle attuali misure restrittive.
Nel frattempo, nell’attesa di ulteriori interventi chiarificatori, non ci resta che rispettare scrupolosamente quanto necessario per prevenire il diffondersi ulteriore dell’epidemia.
Di Daniela D’Adamo.