News | Diritto Sanitario. Polizza del medico e della struttura: operazione in eccesso solo se entrambi i contratti coprono il medesimo rischio.
Con sentenza n. 30314/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che per potersi considerare come “operante in eccesso” un contratto di assicurazione rispetto ad altra polizza, è condicio sine qua non che i contratti coprano entrambi il medesimo rischio.
Difatti, se da un lato l’assicurazione del medico copre la responsabilità dello stesso operante all’interno della struttura sanitaria, l’assicurazione della responsabilità civile della struttura si occupa di coprire il rischio di depauperamento del patrimonio della stessa. Ne deriva che tanti sono i profili di diversificazione: diversi sono i soggetti, diversi i beni tutelati e diversi i contratti.
La pronuncia della S.C. aveva ad oggetto una sentenza impugnata dall’ assicurato, una casa di cura privata, ed atteneva a quanto deciso in appello sul contratto assicurativo per la responsabilità civile della struttura in relazione ai danni causati da un medico operante nella stessa ma non dipendente dalla struttura.
La Corte d’Appello aveva distinto i danni derivanti dal comportamento della clinica in quanto tale e per i quali essa era responsabile in via diretta e i danni provocati dal medico per i quali si profilava una responsabilità indiretta della clinica.
In relazione al secondo profilo, si distingueva tra la posizione del medico dipendente dalla struttura e quello del medico che aveva in essa esercitato la propria professionalità in qualità di libero esercente la professione medica.
Nel caso di specie trattatasi di soggetto non legato alla Casa di Cura da un rapporto di dipendenza e, pertanto, la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 7 delle Condizioni particolari di polizza (Altre assicurazioni) che prevedeva:
“La presente polizza opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal Contraente assicurato e comunque dopo la somma di lire 1.500.000.000 per sinistro e per persona che restino a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta.
Per il personale medico e degli altri operatori dipendenti dal Contraente/ Assicurato, la presente copertura opera in eccesso ad eventuali coperture personali.
In caso di corresponsabilità tra più assicurati, per lo stesso sinistro si applica un solo massimale”.
La S.C. accoglieva il ricorso della Casa di Cura e cassando la decisione impugnata condannava la Compagnia Assicurativa al risarcimento del danno integrale al terzo danneggiato.
La S.C. infatti ha ritenuto che “Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione ne’ una coassicurazione, ne’ una assicurazione plurima, ne’ una copertura “a secondo rischio”, come invece aveva ritenuto in precedenza la Corte d’Appello.
E’ lapalissiano che il rischio dinanzi al quale potrebbe trovarsi la struttura in sé è ben diverso da quello in cui potrebbe incorrere il medico: la polizza stipulata dalla struttura sanitaria in proprio non potrebbe mai coprire anche la responsabilità del medico. Non v’è, in tal caso, alcun eccesso di operatività della assicurazione della struttura rispetto a quella del medico e ciò proprio in relazione alla non coincidenza del rischio assicurato all’interno dei due diversi contratti.
Peraltro, le argomentazioni sottese alla decisione della S.C. evidenziavano il profilo relativo all’oggetto del contratto di assicurazione: “La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e per danni cagionati a cose o animali) da lui stesso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività aziendale specificata in polizza, comprese le attività complementari e accessorie” e la “Descrizione dell’attività assicurata” riguardanti tutte le attività dell’assicurato, quali: “la gestione e l’erogazione al pubblico di tutti i servizi e le prestazioni che la vigente assicurazione prevede vengano effettuati dall’Assicurato, quali a puro titolo esemplificativo e non limitativo: presidi ospedalieri, ambulatoriali, guardia medica, centri trasfusionali, centro psico-sociali e/o riabilitazione terapeutica”.
Sentenza n. 30314/2019.
Di Elisabeth Fanizzi.