NEWS | Cartella esattoriale: è possibile proporre opposizione a fronte di domanda di rateizzazione dell’importo?
Lo scorso 3 dicembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata con due ordinanze (nr. 31484 e nr. 31486) sulla possibile compatibilità della domanda di rateizzazione dell’importo previsto nella cartella esattoriale con l’opposizione alla cartella da parte del contribuente inadempiente.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una società avverso il pignoramento presso terzi instaurato nei suoi confronti da parte della Amministrazione Finanziaria .
Il ppt era fondato su quattro cartelle tra le quali figurava una di importo ingente.
La società attrice deduceva l’inesistenza giuridica del pignoramento eccependo l’assenza di notificazione della cartella esattoriale.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la sentenza veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame proposto dall’Agenzia della Riscossione.
La stessa presentava ricorso per Cassazione deducendo la violazione della disposizione prevista dall’articolo 112 c.p.c. evidenziando che la Commissione Tributaria Regionale non aveva considerato che la richiesta di rateizzazione da parte della società doveva equipararsi ad acquiescenza rispetto al contenuto della cartella.
Pertanto, l’Agenzia della Riscossione riteneva tale richiesta incompatibile con la volontà di impugnare la cartella.
La Suprema Corte è intervenuta sul punto confermando un orientamento consolidato: “In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’“an debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. 3347/2017).
Ne deriva, quindi, che la volontà e la richiesta di rateizzare il pagamento dell’importo in cartella non può ritenersi incompatibile con la volontà di opporsi alla cartella stessa.
Di Elisabeth Fanizzi.