NEWS | Criptovalute e Criptoattività: sentenza storica della Suprema Corte apre ad una maggiore chiarezza e flessibilità.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 28607 del 02.10.2020 ha operato un’importante passo in avanti per quanto riguarda la regolamentazione delle criptovalute in Italia definendole, per l’occasione, come strumenti finanziari.
Tale definizione si inserisce all’interno del panorama delle criptoattività ove qualche mese addietro si è pronunciata anche la BCE (Banca Centrale Europea) mediante il paper 247/2020.
Tramite quest’ultimo, però, l’Istituzione Eurpoea non addiveniva ad una definizione definitiva, bensì si limitava a delineare eventuali scenari e relative risposte in base allo scopo d’uso delle criptovalute come strumento finanziario, mezzo di pagamento o riserva di valore.
Appare dunque di facile deduzione come la sussunzione della condotta sotto l’egida dell’art. art. 166, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) implichi la definizione delle criptovalute come strumento finanziario e non come mezzo di pagamento.
Dare una definizione ineccepibile ed univoca delle criptovalute appare alquanto complesso, risulta comunque importante perimetrare l’ambito oggettivo dell’applicazione delle cripto-attività dagli aspetti definitori, i quali indicano il corretto punto di partenza per l’approccio normativo che regolamenta il fenomeno.
In Europa la prima causa che aveva ad oggetto le valute virtuali riguardava una domanda proposta dallo Skatteverket (Agenzia delle Entrate Svedese) nella causa C-264/14 della CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea) sul pagamento dell’imposta del valore aggiunto sui proventi derivanti dall’attività di un exchange (piattaforma per scambiare criptovalute) con sede in Svezia, cui risultato fu la definizione del Bitcoin quale “mezzo di pagamento contrattuale”.
Le avvertenze espresse dall’Autorità sovranazionale EBA (European Banking Authority), in prima battuta nel 2013, riflettono l’esito della opinion pubblicata nel 2013 che ha esaminato le peculiarità, le caratteristiche e i pericoli a cui si può andare incontro in mancanza di una regolamentazione . Il lavoro pubblicato ha fornito una base legislativa per tutti i Paesi membri, i quali hanno adottato i principi base presenti nel documento.
In primo luogo la definizione di rappresentazione digitale di valore, non emessa da un ente terzo ma accettata da persone giuridiche o fisiche come strumento di pagamento, sottolineando come quest’ultimo ponga molteplici rischi per i consumatori.
L’ESMA (l’Autorità Europea dei Mercati Finanziari) ha rilasciato un documento dichiarativo, il quale è caratterizzato da una differenziazione intelligente posta a principio delle criptovalute, riconoscendo gli aspetti peculiari di quest’ultime e le potenzialità nel ricoprire i medesimi compiti degli strumenti finanziari.
L’impegno principale profuso dalla Commissione Europea si esplica, invece, a partire dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio ed a finire con la Quinta Direttiva Antiriciclaggio.
La quarta AMLD (Anti Money Laundering Directive) porta in auge i soggetti che si interfacciano per primi alle cryptocurrencies, ponendo l’obbligo di verifica adeguata in modo da aiutare le procedure di vigilanza, volte a prevenire ed individuare i reati di cryptolaundering e finanziamento di attività illecite. La Commissione continua su quest’ambito impegnandosi altresì nei sistemi di DLT (Distributed Ledger Tecnology) , definendo costi ed opportunità che il mondo delle tecnologie innovative può portare a quello dei servizi finanziari, portando così in Europa il mondo FinTech.
Quest’ultimo aspetto, infatti, ha portato alla nascita dell’EU Blockchain Observatory and Forum, con il proposito di svolgere una attività di tramite e di sostegno a tutte quelle realtà, che vivono nel territorio Europeo, con gli esponenti della Commissione Europea e le autorità di vigilanza.
La previsione di un’eterogeneità di usi ricalca efficacemente l’attuale stato del criptomondo e su questa falsariga può essere anche letta la sentenza della Suprema Corte dal momento che quest’ultima definisce le criptovalute quali strumento finanziario se utilizzate come tali e nella decisione in parola viene sottolineata una vera e propria proposta d’investimento operata dal soggetto agente, in maniera simile ai tradizionali strumenti finanziari. Non si tende, pertanto, a dare una definizione iuris et de iure delle criptovalute a livello ontologico, bensì si tende a forgiare strumenti diversi in base alla situazione di fatto che va a configurarsi.
L’orientamento appare, dunque, quello di non definire ed identificare più le Criptovalute come un qualcosa di monolitico, ma anzi di prendere atto del panorama estremamente eterogeneo e frammentato che queste rappresentano.
Di Umberto Migaldi.