News | Diritto del lavoro. Conversione del contratto da determinato a indeterminato in sede giudiziale: la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul punto con sent. n. 823/2020.
Con sentenza 823 del 16 gennaio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta riguardo la possibile applicabilità del Jobs Act ai casi di conversione giudiziale dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato qualora siano stati stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015.
In materia è opportuno fare riferimento alla disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato: è previsto che la sentenza di accertamento della nullità della clausola che appone il termine e è da considerarsi dichiarativa.
Pertanto, qualora intervenga una sentenza che dopo aver dichiarato la nullità del termine apposto ordina la ricostituzione del rapporto che sia stato interrotto illegittimamente da parte del datore di lavoro, si verificherà la conversione del rapporto lavorativo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale conversione avrà effetto ex tunc e spiegherà i suoi effetti a partire dalla illegittima stipulazione del contratto al quale è apposta la clausola dichiarata nulla.
Già nel 2014 la Corte Costituzionale era intervenuta sul punto con sentenza n.226 (cfr. Corte Costituzionale sent. 8 luglio 2014 n. 226) che riteneva infondata la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell’art. 32 della legge 183/2010 in riferimento agli articoli 11 e 117 della Carta Costituzionale.
Il dubbio rimasto attiene alla interpretazione del termine “conversione” che sia in dottrina che in giurisprudenza è stata utilizzata con riferimento alla nullità relativa della clausola di apposizione del termine. Difatti, è stato ritenuto che la clausola cassata ai sensi dell’art. 1429 c.c. II comma non investe l’intero contratto proprio in applicazione del principio della conservazione del negozio giuridico.
La Corte di Cassazione ha poi elencato i casi in cui vi siano ipotesi di conversione successive al 7 marzo 2015 alle quali debba essere applicato il D.Lgs. 23/2015:
- Il rapporto di lavoro si prolunghi per ulteriori trenta giorni o cinquanta giorni, a seconda che il contratto abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi;
- Il lavoratore venga riassunto entro dieci o venti giorni dalla scadenza del contratto, a seconda che il contratto abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi;
- Sia stato superato nel rapporto di lavoro tra datore e lavoratore il termine di mesi trentasei a causa della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni tra loro equivalenti.
Di Elisabeth Fanizzi