Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo: quali rimedi processuali?
La Corte di Cassazione, Sez. IV civile, con l’ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729 ha affermato il principio secondo il quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non implica l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 del c.p.c.
Di seguito una breve analisi :
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 31 gennaio
In materia di opposizione all’esecuzione la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non implica l’inesistenza del titolo esecutivo e non può, pertanto, essere dedotta per il tramite di opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa ai sensi degli arti. 615 e 617 del codice di procedura civile.
Resta ferma la competenza del giudice dell’opposizione al decreto che, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e in presenza delle condizioni previste all’art.650 c.p.c., conosce di ogni questione relativa all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.
LA VICENDA PROCESSUALE
La vicenda de quo trae origine dall’opposizione proposta da Tizio avverso l’atto di precetto con il quale la Banca gli intimava il pagamento della somma di Euro 437.701,51, oltre spese legali ed interessi accessori.
Il titolo esecutivo era decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza.
Tizio a sostegno dell’opposizione deduceva una serie di vizi: incertezza circa l’Ufficio Giudiziairio emittente lo stesso e l’invalidità della notificazione.
Il Tribunale di Milano, in primo grado, rigettava l’opposizione.
Tizio proponeva appello, reiterando le medesime censure dei motivi di gravame.
L’appello veniva così rigettato dalla Corte d’Appello di Milano che , inoltre, condannava Tizio al pagamento delle spese di lite.
Pertanto Tizio proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi di gravame, l’eccezione di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo per violazione delle norme sostanziali e processuali in materia di elezione di domicilio, di notificazione e di onus probandi.
La Corte di Cassazione, Sez. IV, ha ritenuto i motivi non fondati ed ha rigettato il ricorso ritenendo che i motivi di doglianza non denunciavano una ipotesi di inesistenza radicale della notificazione.
Difatti, si configura l’ inesistenza della notificazione di un atto giudiziario sia quando vi è la totale mancanza materiale dell’atto sia quando venga posta in essere una attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione.
Tali elementi sono:
a) l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e riconosciuto come tale dalla legge;
b) la fase di consegna, da intendersi per tale il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi di notificazione, così come previsto dall’ordinamento giuridico, sulla base dei quali la notifica deve essere considerata comunque eseguita.
Qualsivoglia ulteriore ipotesi di difformità dal modello legale deve essere considerata come appartenente alla categoria della nullità.
Ne deriva che, secondo la S.C., i vizi denunciati dal ricorrente potevano giustificare un’opposizione tardiva ex art. 650 del codice di procedura civile e, comunque, deducendo con tale rimedio soltanto i vizi attinenti alla notificazione.
A fortiori, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo dedotti dal ricorrente non potevano essere dedotti ai sensi degli artt. 615 e 617 del codice di procedura civile dinanzi ad un giudice diverso da quello naturalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto:
“La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 cod. proc. civ. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio. “
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