Il 10 novembre entra in vigore il D.Lgs. 125/2019 in attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio. Cosa cambia per gli operatori?
A partire dal prossimo 10 novembre 2019 entra in vigore il D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 in attuazione della della Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché attuazione della Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio).
Ma cosa cambia per gli operatori?
Il succitato decreto si pone come precipitato storico del D.Lgs. 231/2007 e sono diversi i profili rispetto ai quali lo modifica: trattamento delle valute virtuali, moneta elettronica, individuazione del titolare effettivo, poteri del Comitato di Sicurezza Finanziaria, autorità di vigilanza e cooperazione tra le FIU.
Gli obiettivi che si pone il decreto sono:
- Individuare in maniera precipua quali sono le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- individuare le misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi. Ad esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.
Prima facie, è possibile ritenere che il nostro Legislatore abbia cercato di dare attuazione alla Direttiva in maniera precipua, ma non solo.
Difatti ha colto l’occasione per meglio definire e specificare dei punti disciplinati in precedenza con il D.Lgs. 231/2007.
La ridefinizione dei presidi antiriciclaggio per i prestatori di servizi di valute virtuali, il registro dei beneficiari effettivi di società e di trust, la mano tesa alla implementazione della cooperazione nazionale ed internazionale, rappresentano tutti ulteriori passaggi la cui ratio risiede nel voler introdurre nel nostro sistema giuridico una normativa antiriciclaggio sempre più armonica.
Pare infatti che il Legislatore abbia ben interpretato le istanze degli operatori, unitamente ai principi europei, tenendo ben a mente che la costante innovazione tecnologica e l’impatto del digital nel mondo finanziario rende comporta una crescita esponenziale dei reati finanziari e delle modalità di attuazione degli stessi.
La risposta dell’Italia a questo fenomeno ha ricevuto considerazioni lusinghiere anche dal GAFI che nel report di marzo 2019 ha riconosciuto all’Italia la capacità di introdurre sistemi di contrasto ai flussi finanziari illeciti.
L’implementazione del risk based approach, il coordinamento tra le autorità, la normativa avente ad oggetto la segnalazione di operazioni sospette non fanno altro che rendere l’approccio italico “largely compliant” rispetto alle disposizioni europee.
Qui il link per consultare il decreto così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19G00131/sg
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